Statuto Fondazione

Titolo I

Natura – Scopo – Denominazione – Sede – Durata  

Art. 1. [Natura]

Viene istituita una Fondazione con fini di formazione culturale e professionale, civile e religiosa della gioventù universitaria.

Art. 2. [Scopo]

La Fondazione non ha scopo di lucro. Il suo intento consiste nel sostenere la missione della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Fuci) nell’Università, nella Chiesa e nella società e nel valorizzare la memoria storica e ideale della tradizione fucina. In tale alveo, la Fondazione si propone di realizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché interventi di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale.

A questo fine, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, aventi per altro valore soltanto esemplificativo:

  1. erogare assegni di premio, borse di studio e di ricerca per l’Italia e per l’estero a studenti universitari, laureandi e laureati, che mostrino di volersi perfezionare negli studi e nella ricerca scientifica, eventualmente per intraprendere la carriera universitaria;
  2. istituire e gestire, direttamente o indirettamente, residenze e collegi universitari nei quali garantire la dimensione formativa negli studi accademici;
  3. promuovere ed organizzare a livello locale, nazionale ed internazionale, eventi culturali quali, ad esempio, conferenze, seminari e convegni di studio su argomenti inerenti lo scopo della Fondazione;
  4. curare la conservazione e l’incremento dell’archivio storico della FUCI (di cui al successivo art. 19) e promuovere attività di studio e di ricerca ad esso legate, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni;
  5. istituire uno o più Centri di studi e documentazione su argomenti inerenti lo scopo della Fondazione, eventualmente dotandoli di biblioteca specializzata;
  6. promuovere studi e ricerche su argomenti inerenti lo scopo della Fondazione, anche in collaborazione e convenzione con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero;
  7. promuovere le pubblicazioni e i periodici che la Fondazione riterrà opportuni;
  8. svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari, purché determinata e disciplinata dal Consiglio di

Art. 3. [Denominazione]

La denominazione è “Fondazione FUCI – per la Formazione della Gioventù Universitaria” da utilizzarsi anche in forma abbreviata “Fondazione FUCI”.

Art. 4. [Sede]

La   sede   legale   della Fondazione è attualmente in Roma, Via della Conciliazione n. 1.

Tale sede potrà essere trasferita in altro luogo con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’istituzione di sedi secondarie in altre città d’Italia.

Art. 5. [Durata]

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita. In tal caso verrà designato l’Ente chiamato a succedergli a norma dell’art. 22 del presente Statuto.

Titolo II

Capo I. – Organi della Fondazione  

Art. 6. [Organi della Fondazione]

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art. 7. [Durata delle cariche – Remunerazione]

Tutte le cariche della Fondazione durano tre anni ed i nominati (salvo i membri di diritto) possono alla scadenza del mandato essere rieletti.

Per le cariche della Fondazione non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della funzione.

Per coloro che sono investiti di deleghe dal Comitato Esecutivo e per l’eventuale Direttore, il medesimo Comitato potrà stabilire una remunerazione.

Capo II – Consiglio di Amministrazione

Art. 8. [Composizione – Funzionamento – Durata – Cariche – Poteri]

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono membri di diritto o vengono così designati:

  • sono membri di diritto:
    1. – il Presidente Nazionale della FUCI;
    2. – la Presidente Nazionale della FUCI;
    3. – il Tesoriere Nazionale della FUCI;
    4. – il Presidente dell’Azione Cattolica Italiana;
  • vengono designati:
    1. quattro membri dalla Presidenza Nazionale della FUCI;
    2. due membri, di cui almeno uno che abbia ricoperto la carica di Presidente Nazionale della FUCI, dal Consiglio Centrale della FUCI su proposta della Presidenza Nazionale FUCI;
    3. un membro designato dalla Presidenza Nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC).

Il Consiglio di Amministrazione funziona anche in mancanza del ricevimento della notizia della nomina dei rappresentanti da designare di cui alle precedenti lettere a), b), e c) del punto 2) tenendo conto che per la validità delle riunioni e delle maggioranze, i rappresentanti non designati e non comunicati alla Fondazione non contano e che il Consiglio si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, dopo la scadenza prosegue il suo mandato solo per la ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Consiglio.

I Consiglieri designati a norma dell’art. 8, 2^ comma punto 2) hanno la stessa scadenza degli altri Consiglieri, anche se nominati successivamente a questi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

  1. ad eleggere il Presidente della Fondazione che per ciò stesso diventa anche Presidente del Comitato Esecutivo;
  2. ad eleggere nel suo ambito i due consiglieri componenti, oltre al Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, il Comitato Esecutivo;
  3. ad eleggere i tre membri del Collegio dei revisori dei conti e designare tra questi il Presidente del Collegio medesimo;
  4. ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo, ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell’anno precedente sottoposti ad esso dal Tesoriere;
  5. ad approvare ed aggiornare l’eventuale Regolamento della Fondazione, su proposta del Presidente;
  6. a deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività della Fondazione che ad esso sia sottoposta dal Comitato Esecutivo;
  7. a nominare tra i suoi membri il Segretario Generale ed il Tesoriere che fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo;
  8. a nominare eventualmente uno o più Comitati Scientifici definendone l’attività ed il regolamento di funzionamento;
  9. a nominare, se lo ritiene opportuno, un Direttore della Fondazione;
  10. l) alla sostituzione delle cariche (Presidente, Segretario Generale, Tesoriere) in caso di dimissioni fino alla scadenza naturale del mandato in

Art. 9. [Convocazione]

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno due volte l’anno e ogni volta comunque lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.

La convocazione è fatta con avviso scritto (si comprende la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno 48 ore prima da inviare a tutti i Consiglieri e Revisori Legali.

“E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Ove fosse il Presidente a collegarsi in tele/videoconferenza, nella sede in cui è stato convocato il Consiglio dovrà esserci il Segretario Generale onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché alla riunione siano presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori dei Conti.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l’ora e il luogo della riunione.

Il luogo può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impedimento temporaneo o dimissioni del Presidente, il Consiglio può essere convocato dal Segretario Generale che ne fisserà l’ordine del giorno e lo presiederà.

Art. 10. [Costituzione delle riunioni e deliberazioni]

Il Consiglio è validamente riunito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti, tenuto conto di quanto disposto all’art. 8 3^ comma, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

Art. 11. [Partecipazione al Consiglio di Amministrazione e verbalizzazioni]

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto i Revisori dei Conti con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Possono altresì partecipare senza diritto di voto, soggetti invitati dal Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Capo III – Comitato Esecutivo

Art. 12. [Composizione – Durata – Decadenza – Dimissioni]

Il Comitato Esecutivo è composto da:

  1. il Presidente della Fondazione, che per ciò stesso diviene anche Presidente del Comitato Esecutivo;
  2. il Segretario Generale della Fondazione;
  3. il Tesoriere della
  4. due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, scelti nel suo seno.

I membri del Comitato Esecutivo sono responsabili verso la Fondazione dell’esecuzione del loro mandato.

I membri del Comitato Esecutivo hanno la stessa durata in carica e scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri eletti del Comitato Esecutivo che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo decadono dalla carica.

In caso di decadenza o di dimissioni dei due membri eletti, questi vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Esecutivo in carica.

Art. 13. [Riunioni – Deliberazioni – Verbalizzazione]

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché in Italia.

La convocazione è fatta con avviso scritto (si comprende la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno 48 ore prima, da inviare a tutti i Consiglieri e Revisori Legali.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Ove fosse il Presidente a collegarsi in tele/videoconferenza nella sede in cui è stato convocato il Comitato dovrà esserci il Segretario Generale onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle sue riunioni si richiede la presenza di almeno tre membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario Generale. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile, sono certificati conformi dal Presidente.

Art. 14. [Compiti e poteri del Comitato Esecutivo]

Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed ha tutti i poteri per l’amministrazione anche straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate e spese ordinarie e straordinarie, fatta eccezione per le attività che spettano al Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 8.

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per agire in nome e per conto della Fondazione, potrà, quindi eseguire e autorizzare qualunque atto od operazione consentita alla Fondazione.

Esso può, fra l’altro, assumere e licenziare dipendenti, fissare la loro retribuzione, avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, stipulare contratti di affitto o di locazione di beni mobili, immobili e porre in essere qualsiasi altra operazione economico finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Fondazione.

Per la gestione della Fondazione il Comitato Esecutivo è autorizzato a delegare quei poteri che crederà opportuno di conferire a uno o più dei suoi membri attribuendo loro la firma e la rappresentanza della Fondazione, disgiuntamente o congiuntamente, come esso crederà di stabilire.

Art. 15. [Funzioni delle cariche della Fondazione]

I seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo esplicheranno le seguenti funzioni:

  1. il Presidente della Fondazione esplica le funzioni ed ha i poteri di cui all’art. 16 dello Statuto;
  2. il Presidente del Comitato Esecutivo che è anche il Presidente della Fondazione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo, esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
  3. il Segretario Generale della Fondazione cura il compimento di tutti gli atti inerenti la sua funzione; al Segretario Generale della Fondazione viene attribuita, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione; la firma del Segretario Generale sotto la dicitura “Segretario Generale e legale rappresentante” costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente;
  4. il Tesoriere della Fondazione cura il compimento di tutti gli atti inerenti alla sua funzione; predispone il bilancio preventivo e consuntivo; segue la contabilità della Fondazione e cura gli incassi e i

Capo IV – Il Presidente Art. 16. [Poteri del Presidente]

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo fissandone l’ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di questi nella prima successiva loro riunione, che deve essere convocata rispettivamente entro trenta ed entro quindici giorni.

Il Presidente vigila sull’osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della Fondazione e ne sottoscrive i conti.

Capo V – Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 17. [Composizione – Durata – Compiti – Funzionamento]

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno uno iscritto negli Albi dei Ragionieri o Dottori Commercialisti a norma dell’art. 8 per la durata di tre anni.

La presidenza spetta al membro all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Fondazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’elezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:

  • sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento, se eventualmente adottato;
  • sull’amministrazione della Fondazione;
  • sulla regolare tenuta della contabilità;
  • sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.

L’ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Consiglio di Amministrazione comporta l’automatica decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio in carica. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

Titolo III

Esercizio Finanziario – Patrimonio – Entrate

Art. 18. [Esercizio Finanziario]

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19. [Patrimonio]

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. da un Fondo di dotazione di € 50.000;
  2. dall’Archivio Storico della Presidenza Nazionale della FUCI, conferito dai fondatori;
  3. dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore, con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
  4. da ogni altra entrata destinata ad incrementare il

Art. 20 [Fondo di gestione]

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima. Specificatamente:

  1. dagli avanzi di gestione;
  2. da lasciti derivanti da atti di liberalità o successioni per causa di morte che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
  3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private;
  4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e

I mezzi ordinari per l’attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni da enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione medesima e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Titolo IV Modifiche Statutarie

Art. 21. [Modifiche statutarie]

Le modifiche   del   presente   Statuto   sono   deliberate   dal   Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Titolo V Norme Finali

Art. 22. [Estinzione della Fondazione]

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio sarà devoluto all’Ente designato dal Consiglio di Amministrazione su una rosa di tre enti indicati dalla Presidenza Nazionale della FUCI, che dia maggiore garanzia di rispettare le finalità indicate nell’atto di fondazione con obbligo di gestire o conservare i beni ricevuti e facenti parte del patrimonio esistente al momento della devoluzione, fermi gli obblighi e i diritti previsti dal presente Statuto.

In ogni caso l’archivio storico della FUCI nella sua composizione aggiornata all’atto della estinzione della Fondazione dovrà essere consegnato gratuitamente in proprietà alla FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Art. 23. [Norma di rinvio]

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, in particolare le norme di cui agli artt. da 11 a 35, del libro I^ titolo secondo.